Riguardo i documenti di viaggio all’estero di minori, si informa che, in ottemperanza a quanto recentemente stabilito dall’ Unione Europea, dal 26 giugno 2012 anche tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento individuale (passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, la carta di identità valida per l’espatrio).
Viaggi di minori non accompagnati
Per i viaggi di minori non accompagnati si rimanda alle disposizioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato di seguito riportate.
Tutti i minori per viaggiare devono essere in possesso di documento individuale.
Si ricorda che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. I passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza del documento stesso.
I passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009), con durata decennale, sono validi fino alla loro naturale data di scadenza.
Ai minori viene rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata. Sui libretti attualmente rilasciati alla pagina n.5 sono inseriti i dati anagrafici (anche in inglese e francese) dei genitori viventi.
Per ragioni di natura giuridica, religiosa, sociale o altro a richiesta di un genitore o su disposizione dell’Autorità Giudiziaria i dati anagrafici potranno essere omessi o depennati. Per tutti gli accompagnatori diversi dai genitori che siano autorizzati dagli stessi (dichiarazione di assenso) non è infatti prevista l’iscrizione obbligatoria (es.nonni) sul libretto.
Documenti di viaggio minori
Il minore può viaggiare:
- con un passaporto individuale, restando in vigore le normative precedenti che consentono l’espatrio del minore (vedi indicazioni a fondo pagina)
- con la carta d’identità: nella U.E. infatti, con la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all’articolo 10, comma 5, ha modificato l’articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d’identità ai minori.
N.B. Se nel documento personale del minore non ci sono i nomi dei genitori, consigliamo agli stessi di portare al seguito anche un certificato di nascita o uno stato di famiglia, in modo che si possa avere la certezza sulla paternità o maternità. Questo perché, pur non essendo un simile obbligo previsto espressamente dalla legge, potrebbe sussistere il dubbio che l’accompagnatore sia realmente il genitore; dunque per la tutela dei minori e per evitare disguidi e/o mancati imbarchi al momento della partenza, è importante poter dimostrare concretamente l’esistenza del rapporto genitoriale.
- fino a 15 anni, con un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare)
- Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l’assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) Questi devono firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale(ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari.
N.B. Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l’Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.
Dichiarazione di accompagno
Ogni volta che un minore degli anni 14 viaggia all’estero, ovvero fuori dal territorio nazionale, non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, necessita di una dichiarazione di accompagno in cui deve essere riportato il nome della persona o dell’ente cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
N.B. Il 2 agosto 2010 è stata diramata una circolare esplicativa sulle problematiche legate all’espatrio dei minori.
Pertanto ogni volta che il minore di anni 14 si dovrà recare all’estero con un accompagnatore diverso dai genitori sarà necessario, da parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione di accompagno che resterà agli atti della questura la quale provvederà a rilasciare un modello unificato, che l’accompagnatore presenterà alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità.
Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura, insieme alla dichiarazione di accompagno, anche una fotocopia del documento dell’accompagnatore, dei genitori e del minore
Validità dei passaparti e delle carte d’identità dei miori
Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d’identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l’aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera. Ricordiamo che gli importi da versare per il rilascio del passaporto per un minore (bollettino di C/C e contrassegno telematico) sono gli stessi dei maggiorenni.
- Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
- Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale
Indicazioni
Se si richiede un passaporto per un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori. Il conto corrente per il pagamento del passaporto deve essere eseguito a nome del minore.
Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa – Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto personale.
Testo pubblicato dalla Polizia di Stato in data 18-04-2013
Per maggiori informazioni consultare il sito della Polizia di Stato